Paullo parco

giovedì 4 febbraio 2016

     Michele Ronchi un cittadino degno di    rappresentare Mediglia.

Mediglia per Tè.

Cari concittadini
rendiamo noto che in data 28 gennaio 2016 il TAR della Lombardia ha pubblicato la sentenza nel merito di due ricorsi pendenti che riguardavanol’iter autorizzativo dell’impianto di compostaggio proposto dalla MSE S.p.A. (oggi confluita nella Systema Ambiente s.r.l.) per il sito di Bustighera.
La sentenza ha confermato il decadimento dell’autorizzazione a costruire l’impianto conferita alla MSE dalla Provincia con atto del 19 gennaio 2006 e poi dichiarata decaduta per decorrenza dei termini (oltre l’anno previsto dalla legge per l’avvio dei lavori dalla data di concessione dell’autorizzazione), con determinazione dirigenziale della Provincia medesima del 27 novembre 2012.
Si tratta di un passo avanti decisivo verso l’auspicata conferma degli atti amministrativi che hanno determinato il respingimento del progetto per la costruzione del famigerato gassificatore proposto da Manlio Cerroni.
Infatti, il prossimo 21 aprile è prevista una ulteriore seduta del TAR della Lombardia nella quale verrà esaminato il ricorso presentato dalla MSE per l’annullamento della determinazione della Provincia di Milano con la quale veniva negata l’autorizzazione alla costruzione dell’inceneritore.
La sentenza del 28 gennaio, in vista della seduta del prossimo 21 aprile, assume una particolare rilevanza sia in quanto crea un utile precedente sia perché in essa si fa esplicito riferimento anche alla Delibera del Consiglio Comunale di Mediglia del 18 febbraio 2009 avente per oggetto le osservazioni del Comune contrarie alla costruzione di un impianto di trattamento rifiuti “con valorizzazione energetica dei medesimi mediante gassificazione e compostaggio”. In altri termini il nesso troppo superficialmente e troppo spesso ignorato tra l’impianto di compostaggio e quello di gassificazione è un nodo che è venuto al pettine ed è stato, per fortuna, sin qui correttamente interpretato dal Tribunale Amministrativo.
Nel merito dei due ricorsi giunti a sentenza: il primo era stato proposto dall’ing. Ronchi con la costituzione ad adjuvandum del Comune di Paullo e di 23 cittadini di Mediglia che hanno ritenuto di doversi impegnare in prima persona nel sostenere l’iniziativa. Questo ricorso era teso a far dichiarare la decadenza dell’autorizzazione concessa per la costruzione dell’impianto di compostaggio per decorrenza dei termini. Questo ricorso contestava che la data di scadenza dell’autorizzazione fosse quella invocata dal Comune di Mediglia e dalla Provincia che avrebbero concesso di fatto delle proroghe ritenute illegittime alla MSE. Avverso tale richiesta si erano costituiti all’epoca sia il Comune di Mediglia che la Provincia di Milano.
Il secondo ricorso era stato presentato dalla MSE S.p.A. avverso la determinazione dirigenziale della Provincia di Milano del 27 novembre 2012 con la quale l’autorizzazione veniva dichiarata decaduta per decorrenza dei termini.
Il TAR ha deciso di processare in ordine logico i due ricorsi, procedendo ad esaminare prima quello sottoposto da MSE. Solo nel caso questo fosse stato accolto si sarebbe entrati nel merito dei rilievi posti dal primo ricorso.
Il Ricorso della MSE è stato respinto avendo dichiarato il TAR infondati i tre motivi posti alla base del ricorso medesimo, confermando nella sostanza che la MSE, di fatto, non ha mai dimostrato una reale volontà di costruire l’impianto di compostaggio e che la recinzione dell’area, l’apposizione dei cartelli e le opere preliminari di sbancamento non sono elementi sufficienti per rispettare il principio che “l’avvio dei lavori può senz’altro ritenersi sussistente quando le opere intraprese ed oggetto della concessione siano tali da manifestare l’univoca intenzione del concessionario di realizzare il manufatto assentito”.
Ciò era ben noto da tempo ai cittadini di Mediglia, essendo stato chiarito che l’impianto di compostaggio non si sarebbe sostenuto economicamente se non fosse stato completato con il gassificatore.
Avendo respinto il ricorso della MSE, il TAR ha quindi determinato la improcedibilità del ricorso Ronchi e altri per sopravvenuta carenza di interesse.
A titolo di cronaca la Systema Ambiente è stata condannata a rifondere le spese di lite alla Città Metropolitana, al Comune di Mediglia e a Ronchi nella misura di euro 2.000 ciascuno.
Grazie per l’attenzione e appuntamento a tutti per il prossimo 21 aprile!

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